Art.74 - PARENTELA
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La parentela è il vincolo tra persone
che discendono da uno stesso stipide.
Art.75 - LINEE DELLA PARENTELA
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Sono parenti in linea retta le persone di
cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo
uno stipide comune, non discendono l'una dall'altra.
Art.76 - COMPUTO DEI GRADI
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Nella linea retta si computano altrettanti
gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipide.
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Nella linea collaterale
i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino
allo stipide comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando
escluso lo stipide.
Art.77 - LIMITE DELLA PARENTELA
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La Legge non riconosce il vincolo di parentela
oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Art.78 - AFFINITA'
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L'affinità è il vincolo tra
un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
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Nella linea e nel grado in cui
taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro
coniuge.
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L'affinita' non cessa per la morte, anche senza prole, del
coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
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Cessa se il matrimonio e' dichiarato nullo.
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