Gli articoli del Codice Civile che individuano i gradi di parentela

Art.74 - PARENTELA

  • La parentela è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipide.
Art.75 - LINEE DELLA PARENTELA
  • Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipide comune, non discendono l'una dall'altra.
Art.76 - COMPUTO DEI GRADI
  • Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipide.
  • Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipide comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipide.
Art.77 - LIMITE DELLA PARENTELA
  • La Legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Art.78 - AFFINITA'
  • L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
  • Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.
  • L'affinita' non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
  • Cessa se il matrimonio e' dichiarato nullo.

  Realizzato da A.Grifasi - ottobre '96
Grifasi - Almanacco Siciliano - (immagine riservata)
 Torna alla pagina principale